Mediazione
Le modifiche apportate all’istituto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
- Ampliamento delle materie oggetto di mediazione obbligatoria
L’art. 7 lett. d) del D.lgs. 149/2022 modifica l’art. 5 del D.L. 28/2010 andando ad ampliare le materie in cui diviene obbligatorio il ricorso alla mediazione in via preventiva: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.
- Aggiunti gli artt. da 5bis a 5sexies
- 5bis: stabilisce che l’onere di presentare domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo;
- 5ter: riconosce all’amministratore di condominio la legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione;
- 5quater: prevede il potere del giudice di attivare, con ordinanza motivata, un procedimento di mediazione (c.d. mediazione demandata dal giudice);
- 5quinquies: attribuisce rilevanza alla formazione del giudice in materia di mediazione;
- 5sexies: disciplina la mediazione prevista da clausola contrattuale / statutaria.
- La durata del procedimento
È stato modificato l’art. 6 del D.lgs. 28/2010 che disciplina la durata del procedimento di mediazione. È stata introdotta la possibilità per le parti di prorogare, con accordo scritto, la durata del procedimento (pari a 3 mesi) di ulteriori 3 mesi.
I tre mesi necessari all’esperimento della mediazione (e loro eventuale proroga) non sono computati ai fini degli effetti sulla ragionevole durata del processo ex L. 89/2001 (L. Pinto).
- Modalità telematica
È stato introdotto l’art. 8bis che disciplina la mediazione in modalità telematica. La norma rinvia a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) in materia di:
- formazione dei documenti della mediazione in formato digitale;
- sottoscrizione mediante firma digitale;
- svolgimento degli incontri con collegamento audiovisivo;
- invio di comunicazioni tramite PEC;
- conservazione dei documenti a cura dell’organismo
- Mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo
Il nuovo art. 12bis disciplina le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
Si prevede:
- la possibilità di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo;
- la condanna della parte al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto;
- la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore di controparte, di una somma non superiore alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
- Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
L’art. 13 prevede che quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta:
- il giudice esclude il rimborso delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta;
- il giudice la condanna alle spese sostenute dalla parte soccombente;
- parte vincitrice è altresì tenuta al versamento, in favore dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
- Obblighi del mediatore
L’art. 14 dispone che al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati. La Riforma ha previsto, accanto all’obbligo di imparzialità, quello di indipendenza del mediatore.
È anche stato introdotto l’onere del mediatore di comunicare alle parti e al responsabile dell’organismo tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità.
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