Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
Legge di Bilancio n. 197/2022, Art. 1 co. 186 – 205
PREMESSA. Le controversie tributarie in cui è parte l‘AGENZIA DELLE ENTRATE ovvero l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (‘importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; per le sanzioni collegate a tributi definiti non è dovuto alcun importo).
PRESENTARE LA DOMANDA. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
PERFEZIONAMENTO. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti (unica soluzione o prima rata) entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale nelle modalità di seguito riportate.
PAGAMENTO RATEALE: DUE OPZIONI
A) 20 RATE: di cui le prime 3 con scadenza rispettivamente entro il 30/09; il 31/10 e il 20/12. Le altre 17 con scadenza trimestrale il 31/03; il 30/06; il 30/09 e il 20/12 di ciascun anno;
B) 54 RATE: di cui le prime 3 con scadenza rispettivamente entro il 30/09; il 31/10 e il 20/12. Le altre 51 con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.
SOSPENSIONE DELLE CONTROVERSIE DEFINIBILI. Le controversie definibili NON sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
SOSPENSIONE DEI TERMINI. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023.
COMUNICAZIONE DI DINIEGO. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
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