Mediazione

Le modifiche apportate all’istituto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

  1. Ampliamento delle materie oggetto di mediazione obbligatoria

L’art. 7 lett. d) del D.lgs. 149/2022 modifica l’art. 5 del D.L. 28/2010 andando ad ampliare le materie in cui diviene obbligatorio il ricorso alla mediazione in via preventiva: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

  1. Aggiunti gli artt. da 5bis a 5sexies
  • 5bis: stabilisce che l’onere di presentare domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo;
  • 5ter: riconosce all’amministratore di condominio la legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione;
  • 5quater: prevede il potere del giudice di attivare, con ordinanza motivata, un procedimento di mediazione (c.d. mediazione demandata dal giudice);
  • 5quinquies: attribuisce rilevanza alla formazione del giudice in materia di mediazione;
  • 5sexies: disciplina la mediazione prevista da clausola contrattuale / statutaria.
  1. La durata del procedimento

È stato modificato l’art. 6 del D.lgs. 28/2010 che disciplina la durata del procedimento di mediazione. È stata introdotta la possibilità per le parti di prorogare, con accordo scritto, la durata del procedimento (pari a 3 mesi) di ulteriori 3 mesi.

I tre mesi necessari all’esperimento della mediazione (e loro eventuale proroga) non sono computati ai fini degli effetti sulla ragionevole durata del processo ex L. 89/2001 (L. Pinto).

  1. Modalità telematica

È stato introdotto l’art. 8bis che disciplina la mediazione in modalità telematica. La norma rinvia a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) in materia di:

  • formazione dei documenti della mediazione in formato digitale;
  • sottoscrizione mediante firma digitale;
  • svolgimento degli incontri con collegamento audiovisivo;
  • invio di comunicazioni tramite PEC;
  • conservazione dei documenti a cura dell’organismo
  1. Mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo

Il nuovo art. 12bis disciplina le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

Si prevede:

  • la possibilità di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo;
  • la condanna della parte al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto;
  • la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore di controparte, di una somma non superiore alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
  1. Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

L’art. 13 prevede che quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta:

  • il giudice esclude il rimborso delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta;
  • il giudice la condanna alle spese sostenute dalla parte soccombente;
  • parte vincitrice è altresì tenuta al versamento, in favore dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
  1. Obblighi del mediatore

L’art. 14 dispone che al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati. La Riforma ha previsto, accanto all’obbligo di imparzialità, quello di indipendenza del mediatore.

È anche stato introdotto l’onere del mediatore di comunicare alle parti e al responsabile dell’organismo tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità.